Il CEI presenta il nuovo Corso dedicato alle applicazioni pratiche della Norma CEI 0-16.

L’importanza di una formazione adeguata e aggiornata del personale che opera sugli impianti elettrici.
Federico Dosio, Docente CEI per la Norma CEI 11-27
La Norma CEI 11-27:2014 “Lavori su impianti elettrici” è alla sua IV edizione. Da anni è la norma di riferimento per chi opera lavori su impianti elettrici o vicino a tali impianti qualora questi siano non isolati o non sufficientemente isolati, tali pertanto da costituire un pericolo.
Il campo di applicazione della norma copre le attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi a qualunque livello di tensione si operi (dalla Bassissima Tensione all’Alta Tensione), compreso il lavoro sotto tensione su impianti aventi tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. ma esclusi i lavori sotto tensione su impianti aventi tensione superiore a 1000 V in c.a e 1500 V in c.c. che sono regolamentati dal DM 4 febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.
Rispetto alle sue precedenti edizioni la norma ha cambiato la struttura ed è ora identica alla Norma CEI EN 50110-1:2014-01 in termini di numerazione degli articoli (norma da cui la CEI 11-27 è stata derivata nonché modellata in base alle specifiche prescrizioni di Legge nazionali, principalmente il D.Lgs. 81/2008).
Altra novità molto importante rispetto alla precedente edizione riguarda il fatto che il suo campo di applicazione è stato esteso a tutte le tipologie di lavori in cui sia presente rischio elettrico indipendentemente dalla natura del lavoro stesso (elettrico e non elettrico); la norma è applicabile quindi anche a tutti i lavori non elettrici (quali, ad esempio, i lavori edili) quando eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.
Nel campo di applicazione della Norma CEI 11-27 si elencano anche alcuni impianti per i quali la norma non è applicabile, ma precisa che in assenza di regole e/o procedure specifiche la sua applicazione è comunque raccomandata.
A proposito delle esclusioni, significativa è quella degli impianti relativi a “sistemi di controllo e di automazione” (in pratica macchine e insiemi di macchine) dove, non essendoci alcuna norma o regola specifica per tale settore, di fatto la Norma CEI 11-27 può essere applicata; si deve tuttavia tenere presente che per operare lavori elettrici su macchine o insiemi di macchine non è sufficiente che gli operatori siano formati secondo la Norma CEI 11-27, ma devono essere anche formati per gli specifici rischi di macchina a cui possono essere esposti durante tali lavori.
La Norma CEI 11-27 definisce precise zone all’interno delle quali possono accedere, applicando specifiche metodologie di lavoro, solo persone autorizzate ad eseguire determinate tipologie di lavori elettrici e non elettrici, persone formate, addestrate ed eventualmente idonee per l’esecuzione di tali lavori; tali zone sono:
Le suddette zone sono illustrate in Figura 1:
Legenda
DL – Limite esterno dei lavori sotto tensione
DV – Limite esterno dei lavori in prossimità
DA9 – Limite esterno dei lavori non elettrici
La zona di lavoro non elettrico (compresa tra la distanza DV e la distanza DA9), su specifica richiesta ministeriale, è stata introdotta in quest’ultima edizione della norma al fine di definire le condizioni per operare entro tale zona poichè nella precedente edizione della norma tali condizioni non erano specificate né lo erano in alcuna legislazione nazionale. La distanza DA9, come indicato nella tabella I dell’Allegato IX D.Lgs. 81/2008, varia in funzione della tensione nominale dell’impianto elettrico non protetto o non sufficiente mente protetto su o vicino al quale è necessario operare. Le distanza DA9 è riportata nella tabella in Tabella 1.
Tabella 1 – Distanze DA9 da rispettare secondo Tabella I allegato IX D.Lgs 81/2008
La norma suddivide i lavori tra lavori elettrici e lavori non elettici; le definizioni sotto riportate indicano la relativa classificazione dei lavori, ossia:
In relazione alla zona di lavoro ed alla tipologia di lavoro da svolgere, la norma specifica la qualifica che deve possedere le metodologie di lavoro che deve adottare chi opera in tali zone per poter operare in sicurezza; sono definite quindi le seguenti figure che, di fatto, sono figure tecniche:
Le figure di PES e PAV sono figure che, per essere nominate come tali, devono possedere specifici requisiti tecnici (ben identificati all’interno della norma); la nomina di lavoratori con la qualifica di PES e PAV spetta esclusivamente al loro datore di lavoro che, sulla base della preparazione teorico-pratica dell’operatore, deve attestare il pieno raggiungimento di tali requisiti per attribuire loro la relativa qualifica.
Nel caso in cui il lavoro elettrico da svolgere sia un lavoro elettrico sotto tensione, questo può essere eseguito (sempre secondo le procedure specifiche previste nella norma) da PES e PAV a condizione che siano riconosciuti dal proprio datore di lavoro come idonei a lavorare sotto tensione e li autorizzi ad eseguire il lavoro sotto tensione su specifici impianti da lui identificati. La qualifica di PES e PAV e l’eventuale idoneità e autorizzazione a lavorare sotto tensione devono essere attestate dal datore di lavoro al lavoratore in forma scritta.
È da precisare che mentre per le figure di persone esperte (PES) e persone avvertite (PAV) la norma CEI 11-27 assegna il relativo acronimo, per le persone idonee e autorizzate a lavorare sotto tensione non viene assegnato alcun acronimo (se si fosse voluto assegnare un acronimo lo si sarebbe specificato nelle definizioni ed utilizzato nella norma): in sostanza non deve essere confusa la qualifica data ad un lavoratore con la relativa idoneità ed autorizzazione rilasciata allo stesso, solo i lavoratori qualificati PES o PAV a cui è riconosciuta specifica idoneità e autorizzazione possono eseguire lavori sotto tensione.
Un ulteriore aspetto rilevante nella Norma riguarda l’organizzazione dei lavori elettrici, organizzazione per la quale sono definite alcune figure professionali denominate rispettivamente con gli acronimi:
Per ciascuna di queste figure sono identificate le relative responsabilità nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza durante i lavori. Va precisato che mentre la figura URI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura URL è presente soltanto nella Norma CEI 11-27 per tener conto delle società strutturate e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le relative analisi del rischio.
Per le aziende con minore struttura o per gli artigiani o per micro aziende, la figura URI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.
In funzione delle specifiche responsabilità le suddette figure dovranno scegliere o attuare le tipologie di lavoro definite in seguito all’analisi del rischio verificando che siano forniti ed utilizzati i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), le attrezzature di lavoro, che il personale previsto abbia i requisiti e le qualifiche necessarie per eseguire lo specifico lavoro e che tale lavoro possa essere eseguito in sicurezza.
In relazione alla qualifica di PES e PAV la Norma CEI 11-27 identifica non solo i criteri con cui il datore di lavoro può qualificare i suoi lavoratori come tali, ma stabilisce anche i requisiti minimi delle conoscenze che devono possedere per essere così qualificati. La Norma classifica i livelli di conoscenza in 4 livelli e ne stabilisce i contenuti minimi come segue.
Livello 1A – Conoscenze teoriche
Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività
Oltre alle metodologie di lavoro richieste per l’attività, specifiche di ogni azienda, la formazione pratica deve riguardare almeno i seguenti aspetti:
Livello 2A – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
Il livello 2A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 2B.
Livello 2B – Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
Nel testo normativo, oltre a indicare la necessità che il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali, raccomanda una durata minima della preparazione teorica pari a 10 ore per il livello 1A e 4 ore per il livello 2A; in pratica, considerato che al termine di ogni formazione è prevista la verifica dell’apprendimento della formazione stessa, la formazione di livello 1A+2A richiede un impegno di circa 16 ore, cioè due giornate lavorative piene.
Non viene invece fissata una durata minima per la formazione operativa (livelli 2A e 2B) in quanto tale formazione dipende da ogni specifica realtà aziendale e, soprattutto per il livello 2B, viene operata per affiancamento di PES dichiarati ove necessario idonei a lavorare sotto tensione dal loro datore di lavoro. Questa attività formativa non comporta un impegno di sole 2 ore, ma può venire reiterata in più attività operative fino a che il formatore che affianca e valuta il PES o il PAV in via di formazione rileva che quest’ultimo ha raggiunto le capacità operative richieste dai livelli 1B e/o 2B.
Anche Datori di lavoro e lavoratori autonomi possono acquisire le qualifiche di PES e PAS ed eventualmente l’idoneità a lavorare sotto tensione, ma poiché non vi è nessun datore di lavoro che può attestare loro queste qualifiche per essi si applica il regime di autocertificazione, fermo restando che devono essere pronti, a richiesta della committenza, a documentare la loro autocertificazione.
In relazione alle zone in cui deve essere eseguito un lavoro elettrico o non elettrico e del tipo di lavoro da eseguire, è possibile determinare chi può operare in quella specifica zona e quali misure di sicurezza devono essere adottate; in allegato B della norma (informativo) è riportato uno schema di flusso (Figura 2) che bene illustra questi aspetti.
Conclusioni
Quanto illustrato in precedenza mette in evidenza come al datore di lavoro spetti la responsabilità di formare e qualificare i propri lavoratori che operano in presenza di parti attive non protette o non sufficientemente protette nell’ambito degli obbligo generale del D.Lgs. 81/2008 di formare i propri lavoratori in relazione alla specifica attività lavorativa che sono chiamati ad eseguire.
Per il rischio attinente alla presenza di attività svolte in presenza di parti attive non protette o non sufficientemente protette, la Norma CEI 11-27 è lo strumento che permette al datore di lavoro di ottemperare ai suddetti obblighi di Legge, e con essa la formazione in essa prescritta, ma deve essere chiaro che l’attestazione di frequenza rilasciata al termine di tale formazione non è richiesta per Legge ma è solo uno strumento che il datore di lavoro può utilizzare al fine di qualificare i lavoratori e a rilasciare loro, come richiesto dalla Legge, l’idoneità e l’autorizzazione a lavorare sotto tensione.
È evidente che il datore di lavoro non sempre possieda tutte le competenze necessarie per poter valutare la preparazione tecnica dei propri lavoratori e quindi si avvaga della competenza dei propri dirigenti tecnici in tale scelta, ma resta non delegabile la sua responsabilità circa la qualifica dei lavoratori: anche per questo è importante che nella scelta delle figure che dovranno formare i lavoratori si avvalga di professionalità e istituzioni di alto profilo che possano dare la garanzia di una corretta e completa formazione.
A maggior ragione quando i corsi di formazione riguardano la sicurezza dei lavoratori in generale, è necessario dare la massima priorità alla qualità dell’offerta formativa e alla quantità di ore dedicate alla formazione e aggiornamento professionale.