(Virtual Conference, 23-25 settembre 2020)

Michele Mazzaro, Calogero Turturici, Gianfranco Tripi, Piergiacomo Cancelliere, Pierpaolo Gentile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Con la revisione del Codice di Prevenzione Incendi del 2019, emanato con il DM 18 ottobre 2019 [1], è stato riscritto il punto G.1.4 dedicandolo interamente alla normativa tecnica volontaria in accordo alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 [2]. Il punto G.1.4 si apre rimarcando che le norme (o norme tecniche) rappresentano una “specifica tecnica” adottata da un organismo di normazione per applicazione continua e ripetuta alla quale non è obbligatorio conformarsi.
Nella sezione seguono poi le declinazioni delle diverse tipologie di norme tecniche volontarie (Internazionali, Nazionali, Armonizzate, etc.) cui la letteratura internazionale si riferisce, generalmente, con il termine “standard”.
Nei capitoli delle misure che costituiscono la strategia di sicurezza del Codice, le norme (o norme tecniche) vengono richiamate e indicate sempre e solo come presunzione di conformità alla regola dell’arte e mai come obbligo regolamentare da applicare in forza di legge, cosi come evidenziato anche al punto al punto G.1.26 “Linguaggio”.
Nel settore elettrotecnico la presunzione di conformità alla regola dell’arte degli impianti, delle installazioni elettriche e delle componenti elettrotecniche ed elettroniche è stata sancita in un dispositivo legislativo chiaro e snello allo stesso tempo: la Legge n. 186 del 01/03/1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.
Due soli articoli che chiariscono l’obbligo di realizzare i sistemi elettrici nel miglior modo possibile e che conferiscono presunzione di conformità alla regola dell’arte alle norme tecniche volontarie del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
Il Codice, nella sua revisione, deve essere letto alla luce delle considerazioni riportate prima: le norme tecniche che vengono indicate rappresentano presunzioni di regola dell’arte per realizzare le previsioni richieste dalla progettazione della sicurezza antincendi (sistemi, impianti, prodotti, etc.) ma rimangono sempre strumenti di applicazione volontaria. Come noto, la sicurezza per atmosfere esplosive, da un punto di vista regolamentare, è caratterizzata da due disposizioni legislative Comunitarie, la prima è la Direttiva ATEX di prodotto (Direttiva 2014/34/UE) [3] e la seconda è la cosiddetta Direttiva ATEX Sociale (Direttiva 1999/92/CE) [4].
La Direttiva di prodotto ha come obiettivo la messa a disposizione (commercializzazione) nel mercato unico di “apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” e, così come il Codice e la Legge 186/68, pone obbligo ai produttori del soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato II alla direttiva medesima.
L’Allegato II stabilisce che “Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni”. Per poter soddisfare il principio della “sicurezza integrata”, il fabbricante prende le misure necessarie per:
Le norme armonizzate secondo la Direttiva ATEX di prodotto sono aggiornate regolarmente e ufficialmente comunicate dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione (GUUE). L’ultimo elenco è stato comunicato il 12 ottobre 2018 con la Comunicazione 201/C 371/01.
Tutte le specifiche tecniche indicate non sono mai obbligatorie ma rappresentano la presunzione di conformità per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti ATEX da immettere nel mercato comunitario.
La Direttiva sociale (1999/92/CE) si occupa della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di esplosione dovuto alla formazione di una atmosfera esplosiva, fissando le prescrizioni minime.
Nella direttiva sociale, essendo rivolta ai luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative in accordo ai seguenti principi fondamentali (art. 3 della Direttiva 1999/92/CE):
Le due direttive risultano fortemente interconnesse e complementari l’una dell’altra: la prima consente l’immissione sul mercato di prodotti con un livello di sicurezza determinato per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza, mentre la Direttiva Sociale, nel perseguire i principi fondamentali, stabilisce in che modo devono essere combinati ed impiegati i prodotti nelle atmosfere esplosive per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive.
La revisione della Regola Tecnica Verticale V.2 del Codice è stata rielaborata in linea con i principi e contenuti delle due direttive ATEX estendendo la protezione degli eventuali occupanti esposti ad atmosfere esplosive anche ad attività soggette ai controlli e alle visite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non necessariamente luoghi di lavoro.
Nel caso dei luoghi di lavoro1, infatti, l’obbligo della protezione dei lavoratori contro le atmosfere esplosive è sancito nella Direttiva Sociale, recepita in Italia dal Testo Unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) agli artt. 287-297.
1 Nel caso di luoghi di lavoro che siano anche attività soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzioni incendi, ove per la progettazione della sicurezza antincendi sia applicabile il DM 18/10/2019 (Codice di Prevenzione Incendi) è prevista l’applicazione della RTV V.2 per la valutazione del rischio di esplosione.
Il paragrafo V.2.1 stabilisce, quale scopo della Regola tecnica verticale (RTV) V.2, i criteri per valutare e ridurre i rischi per atmosfere esplosive nelle attività soggette. Nelle attività soggette ove fossero presenti sostanze infiammabili o combustibili in deposito, ciclo di trasformazione o lavorazione deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, a partire dalla fase iniziale della progettazione dell’attività medesima.
La valutazione deve mirare ad evitare, in primis, la formazione di ATEX (prevenzione), successivamente è necessario agire sulle sorgenti di accensione e, se necessario, provvedere ad attenuare i danni per garantire la salute e la sicurezza degli occupanti (protezione).
I paragrafi della RTV V.2 si sviluppano per rappresentare una guida alla valutazione del rischio esplosione: dapprima si richiede l’individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione, per passare subito dopo all’identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili.
Segue, pertanto, la fase fondamentale relativa alla classificazione delle zone con pericolo di esplosione.
Gli elementi di novità della classificazione delle aree a rischio di esplosione sono:
Dopo la classificazione, la Sezione V.2 richiede che siano identificati i potenziali pericoli di innesco e che siano valutati anche gli effetti prevedibili di un’esplosione conseguenti a:
Laddove ritenuto necessario stimare l’entità delle sovrapressioni generate (ad esempio, per valutare l’effetto domi- no verso altre attività o per l’eventuale progettazione di opere resistenti all’esplosione), il Codice propone l’impiego di formulazioni empiriche semplificate (TNT equivalente, TNO Multienergy, etc.) o, nei casi più complessi, di codici di calcolo CFD (Computational Fluid Dynamics) riconosciuti.
Il processo di valutazione guidato dalla V.2 si conclude richiedendo la “quantificazione del livello di protezione”, considerando generalmente adeguato un livello delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate per le quali si deve verificare il fallimento di non meno di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un’atmosfera esplosiva possa essere innescata.
Individuato il livello di protezione cui deve attenersi la progettazione dell’attività il Codice, il paragrafo V.2.3, propone le misure di prevenzione e protezione da adottare mirate allo scopo; in particolare:
La sicurezza antincendio di un’attività e, in particolare, la sicurezza nei confronti delle ATEX deve accompagnare tutta la vita di un’attività; pertanto nella Tabella V.2-5 (riportata in Tabella 1 del presente articolo), viene riportato il cosiddetto “Controllo operativo” per la gestione della sicurezza nelle Aree a rischio di esplosione, a completamento delle indicazioni contenute nel capitolo S.5 del Codice.
La progettazione sviluppata secondo le previsioni del Capitolo V2 del Codice garantisce tutti gli adempimenti richiesti dal Documento sulla protezione contro le esplosioni ex art. titolo XI del D.Lgs. 81/08, come si evince dalla seguente tabella di comparazione (Tabella 2).
Pertanto, sarà possibile elaborare un unico documento in adempimento ad entrambe le previsioni normative.
I documenti normativi del CEI
Nel settore per la protezione dalle esplosioni, il CEI ha due Comitati Tecnici:
Il CT 31 è a servizio, principalmente, della Direttiva ATEX di prodotto, mentre il SC 31J sviluppa norme tecniche a supporto della Direttiva Sociale ATEX, dei luoghi di lavoro e del Capitolo V.2 del Codice. Le norme tecniche più rilevanti del SC 31J sono quelle relative alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, segnatamente la Norma CEI 31-87 (EN 60079-10-1) “Atmosfere esplosive – Parte 10-1: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di gas” e la Norma CEI 31-88 (EN 60079-10-2) “Atmosfere esplosive – Parte 10-2: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”, considerate, anche nel Codice RTV V.2, presunzione di regola dell’arte per effettuare la classificazione dei luoghi.
Si segnala, infine, che delle Guide tecniche CEI 31-35, CEI 31-35/A e CEI 31-56, abrogate senza sostituzione dal 14/10/2018, possono essere utilizzati tutti i contenuti tecnici e scientifici ed i metodi indicati, se non in contrasto con l’edizione in corso di validità delle Norme CEI EN 60079-10-1 e 60079-10-2.
Riferimenti
[1] Ministero dell’interno, Decreto 18 ottobre 2019 Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (19A06608) (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41).
[2] Regolamento (UE) N. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/ CEE del Consiglio nonché le di- rettive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/ CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/ CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[3] Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).
[4] Direttiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/ CEE.
[5] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».