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NORMA CEI 64-8 “VARIANTE FUOCO”: AMBIENTI PARTICOLARI

28/09/2021
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Calogero Turturici, Michele Mazzaro, Gianfranco Tripi, Pierpaolo Gentile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

La seguente è la seconda parte dell’articolo pubblicato sul precedente numero del CEI Magazine (luglio/agosto 2021), dove sono state trattate le modifiche generali e di sicurezza.

Come era facile aspettarsi, la maggior parte delle modifiche apportate alla Norma CEI 64-8 dalla “Variante Fuoco” e recepite nella nuova edizione della Norma pubblicata nel mese di agosto, riguarda la Parte 7 della Norma,dedicata agli ambienti particolari.

Il punto 751.03.1 (valutazione rischio) viene notevolmente semplificato affermando soltanto che “La valutazione del rischio di incendio non rientra nello scopo della presente Norma” e specificando che “Le prescrizioni della presente Sezione si applicano ai luoghi specificati in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4”. Nella parte commento si chiarisce che “La valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei dati di progetto. A tal fine si rinvia agli obblighi di legge. Il progettista elettrico, acquisita la valutazione del rischio, classifica gli ambienti sulla base dell’Allegato ZA del Capitolo 51”.

Per il punto 751.03.2 riguardante gli ambienti maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose, vengono meglio specificati quali luoghi rientrano nella definizione (Tabella 1).

Nella Nota viene dichiarato che “Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 e i luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni indicate in tabella”.

Analogamente accade per il punto 751.03.3 riguardante gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili (Tabella 2).

La Nota spiega che “… rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. Non rientrano in tale categoria i fabbricati con strutture rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco almeno A1.

Il commento al medesimo punto afferma che “Ai fini della suscettibilità di innesco da parte dei componenti e degli apparecchi deve essere fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559”.

Il punto 751.03.4 riguardante gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito, viene completamente riscritto riferendosi ai luoghi riportati nella tabella seguente (Tabella 3).

Nella Nota si esplicita che sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico di incendio specifico di progetto qfd > 450 MJ/m2 (rimangono esclusi i fabbricati di livello I con carico di incendio tra 200 MJ/m2 e 450 MJ/m2 i quali, in caso di incendio non controllato, possono essere soggetti a collasso strutturale).

Viene eliminato il commento al punto 751.04.1 relativo alle prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per i componenti elettrici escluse le condutture, che viene rivisto e trasformato in testo normativo nell’articolo 751.04.1.1, mentre il testo dello stesso è spostato nelpunto 751.04.1.2.Risulta così che “Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono essere impiegati tutti i sistemi di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le seguenti limitazioni:

  • Nei luoghi serviti da circuiti destinati a rimanere in tensione in caso di incendio non è ammesso il transito del sistema di distribuzione TN-C e del sistema TN-C-S a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato;
  • Per evitare l’apertura automatica dei circuiti al verificarsi del primo guasto a terra è possibile impiegare il sistema di distribuzione IT, purché la segnalazione di guasto rilevata dal dispositivo di controllo dell’isolamento (IMD), dimensionato secondo le indicazioni di cui all’art.538.1.3, sia rinviata ad un posto permanentemente presidiato con personale esperto.”

Il punto 751.04.1.2 modifica la tabella relativa al grado di protezione IP delle cassette e delle scatole allineandola al Codice di Prevenzione Incendi (Tabella 4).

Il commento riporta che il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 (DM 26/06/1984) o classe A1 (DM 10/03/2005). Il metodo di classificazione dei materiali secondo i gruppi GM1, GM2, GM3 è riportato nelle Tabelle A e B.

Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i materiali non compresi nei gruppi di materiali GM0, GM1, GM2, GM3.

Ilpunto 751.04.1.4 (componenti pericolosi in caso di guasto) si trova alleggerito del testo spostato in 751.04.1.2 e si arricchisce della Nota per cui “ai fini dell’adozione delle misure di protezione addizionale si può fare riferimento ai dispositivi di cui alla Nota all’art.532.1 della Parte 5”.

Il punto 751.04.1.5 (ulteriori criteri di installazione) coerentemente con le modifiche apportate al punto 422 viene profondamente modificato e si arricchisce di un commento per cui “gli apparecchi di illuminazione esistenti o ancora in commercio, caratterizzati da temperature di funzionamento pericolose ai fini dell’innesco dei materiali installati in prossimità, in assenza di indicazioni del costruttore, dovrebbero essere mantenuti ad adeguata distanza dai materiali di tipo combustibile. Per le lampade a scarica nei gas adalta pressione e a filamento di tungsteno, si suggeriscono le seguenti distanze dagli elementi illuminati:

  • 0,5 m: fino a 100 W;
  • 0,8 m: da 100 a 300 W;
  • 1 m: da 300 a 500 W;
  • Per potenze > 500 W possono essere necessarie distanze maggiori.

Tutti gli apparecchi devono essere protetti contro le prevedibili sollecitazioni meccaniche secondo i criteri generali delle norme di impianto.

Gli apparecchi d’illuminazione con lampade che, in caso di rottura, possono proiettare materiale incandescente, quali ad esempio le lampade ad alogeni e ad alogenuri, devono essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada e installati secondo le istruzioni del costruttore.

Le lampade e altre parti componenti degli apparecchi d’illuminazione devono essere protette contro le prevedibili sollecitazioni meccaniche. Tali mezzi di protezione non devono essere fissati sui portalampade a meno che essi non siano parte integrante dell’apparecchio d’illuminazione; nel caso in cui la protezione non sia fornita dal fabbricante dell’apparecchio, essa può essere realizzata sul posto a condizione che non venga alterato il corretto funzionamento dell’apparecchio”.

Ilpunto 751.04.2.1 (condutture) viene riscritto e semplificato e il punto 751.04.2.3 ribadisce che è vietato l’uso dei sistemi di distribuzione TN-C, mentre il punto 751.04.2.6 “Tipi di condutture ammessi” subisce importanti modifiche per le modalità di realizzazione c3) con il sistematico richiamo delle caratteristiche dei componendi di cui alla tabella dell’articolo 751.04.1.2 e per l’inserimento delle modalità c5), come in Figura 1.

Per la protezione delle condutture elettriche,alpunto 751.04.2.7 compaiono i dispositivi di protezione contro i guasti a terra (art. 413 della parte 4 e 532 della parte 5) e i guasti serie (ove installati secondo art.422,7 della parte 4) ed è rivisitata la modalità di protezione per le condutture di cui in 751.04.2.6. c.

Di fondamentale importanza è l’introduzione, al paragrafo 751.04.2.9 – Sicurezza degli impianti in caso di incendio, del punto 751.04.2.9.2 riguardante le caratteristiche di interruzione di emergenza e del suo commento per cui “L’interruzione in caso di incendio deve essere realizzata su tutti i conduttori attivi (23.1) dei seguenti circuiti:

  • i circuiti ordinari e di riserva;
  • circuiti di sicurezza destinati a rimanere in servizio durante l’incendio, mediante dispositivi differenti da quelli che agiscono sui circuiti ordinari e di riserva da azionarsi secondo le esigenze del piano di emergenza.

Il sezionamento dei circuiti deve avvenire in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio e tale da consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.

Il punto 751.04.3, relativo alle prescrizioni aggiuntive per gli ambienti ad elevato affollamento di cui in 751.03.2, viene eliminato e resta a disposizione, mentre il punto 751.04.3a viene completamente riscritto e adeguato alla nuova classificazione introdotta.

Al punto 751.04.4, relativo alle prescrizioni aggiuntive per gli ambienti aventi strutture portanti combustibili di cui in 751.03.3, viene specificato che le custodie degli apparecchi che possono produrre archi o scintille devono essere “non propaganti la fiamma secondo le norme di prodotto applicabili o, in assenza, sottoposte alla prova del filo incandescente a 850 °C secondo CEI EN 60695-2-11”.

Il punto 751.04.5 relativo alle misure per i componenti, escluse le condutture, degli impianti elettrici negli ambienti di cui in 751.03.4, subisce notevoli modifiche al punto a), spiegando chiaramente per cosa non è richiesto il grado IP e una totale riscrittura del punto c) per i luoghi dove è possibile formarsi di strati di polveri e fibre, con la conseguente eliminazione dei punti e) ed f).

In applicazione del nuovo punto 6.5.2.1 relativo alla frequenza della verifica periodica, viene inserito il nuovo punto751.62.2.1 per cui “La frequenza della verifica periodica degli impianti elettrici di cui alla presente sezione deve essere determinata in funzione del tipo di impianto e delle apparecchiature, del loro uso e funzionamento, della frequenza e della qualità della manutenzione, delle influenze esterne a cui l’impianto è soggetto.

In ogni caso, l’intervallo di tempo massimo tra le verifiche periodiche deve essere non superiore a 2 anni per l’impianto elettrico e 6 mesi per i circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.

Devono essere tenuti in considerazione i risultati e le raccomandazioni di precedenti rapporti, se disponibili.”

Le modifiche ai locali di pubblico spettacolo

Infine, è opportuno segnalare le modifiche apportate alla Sezione 752 in quanto le prescrizioni di questa sezione riguardano l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento come definiti in 752.2.1 e sono integrative di quelle contenute nella Sezione 751 e Capitolo 56.

Sono stati eliminati gli articoli 752.3.3 (Gruppi elettrogeni), 752.3.4 (Quadro generale di manovra o di controllo), 752.3.5 (Quadri secondari di distribuzione), 752.35 (Servizi di sicurezza), 752.46.3 (Comando di emergenza), 752.47.2 (Misure di protezione contro le sovracorrenti), 752.52.5 (Derivazioni) e 752.56.6 (Apparecchi di illuminazione), che ribadivano prescrizioni già contenute nelle norme di carattere generale e nella Sezione 751 come rivisitata con la variante.

Al punto 752.3.2 (Trasformazione dell’energia elettrica), è stata eliminata la parte dopo il primo capoverso in quanto si tratta di prescrizioni di carattere generale già ricomprese nella Norma CEI EN 61936 e DM 15/07/2014).

L’articolo 752.3.6 dettaglia la suddivisione dei circuiti per la sala, il palcoscenico e gli altri ambienti. Modifiche di modesta entità sono state apportate agli articoli 752.46.1 (Consegna dell’energia elettrica a bassa tensione), 752.47.1 (Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti) e al 752.52.1 (Scelta ed installazione dei cavi), che hanno apportato una maggiore chiarezza o eliminato parti ridondanti anche alla luce delle altre modifiche apportate alla norma.

Il punto 752.56.2 Impianto di illuminazione di sicurezza è stato completamente riscritto, coerentemente con le norme di prevenzione incendi, eliminando i punti 752.56.2 (impianto di illuminazione di sicurezza) e il punto 752.56.5.

In conclusione, con le modifiche sopra descritte, giungerà a compimento l’allineamento delle disposizioni di prevenzione incendi e delle norme tecniche relative agli impianti elettrici. La coerenza fra le due fonti normative costituisce presupposto fondamentale per il comune obiettivo di progettare e realizzare impianti elettrici sicuri anche ai fini antincendio; essa inoltre agevola l’importante compito dei progettisti ed installatori antincendio ed elettrici, che, nella nuova regolamentazione, troveranno anche un linguaggio comune con cui confrontarsi nell’individuazione di soluzioni adeguate per il conseguimento degli obbiettivi di sicurezza antincendi per le costruzioni.

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