Attività tecnico-normativa CEI

Calogero Turturici, Michele Mazzaro, Gianfranco Tripi, Pierpaolo Gentile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
La riduzione del rischio di incendi di natura elettrica e il corretto funzionamento degli impianti necessari per la salvaguardia delle persone e dei beni in caso di incendio ed esplosione richiedono un’attenta valutazione del rischio in base alla quale individuare le disposizioni di legge e le norme tecniche indispensabili per poter progettare un impianto a regola d’arte, ovvero un impianto capace di far fronte a tutti i rischi valutati, oltre che alle prestazioni funzionali richieste.
A tal fine, la partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività degli enti di normazione nazionali ed europei è da sempre orientata all’individuazione di misure di sicurezza antincendio che tengano conto dei vari requisiti dettati dalle migliori pratiche, dell’analisi dei rischi, dell’esperienza maturata nel settore e della necessità di adottare accorgimenti efficaci nel perseguire gli obiettivi sopra indicati.
Con il DM 3/8/2015 emanato ai sensi dell’art.15 comma 3 del D.Lgs. 139/06, e la regola tecnica ad esso allegata – il cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi” – è stata inaugurata una nuova stagione per la Prevenzione Incendi caratterizzata da innovativi strumenti normativi per la progettazione della sicurezza antincendi. Parallelamente, anche la Norma CEI 64-8 ha mosso passi importanti verso una maggiore dignità delle misure di sicurezza antincendi applicate agli impianti elettrici. Le tappe fondamentali di questo inevitabile aggiornamento sono state:
Rimaneva da allineare la versione 2012 della Norma CEI 64-8 a dette Varianti e al Codice di Prevenzione Incendi, che nel frattempo si stava anch’esso aggiornando (DM 18/10/2019): ebbe quindi origine il Progetto C.1229 della cosiddetta “Variante Fuoco” V6, pubblicata per l’inchiesta pubblica nel 2019, e, dopo l’esame dei commenti ricevuti, sottoposta nuovamente ad inchiesta pubblica nel 2020 con il Progetto C.1258.
La nuova edizione 2021 della Norma CEI 64-8 conterrà il testo integrale della nuova “Variante Fuoco”, modificato dopo la discussione successiva alla precedente inchiesta pubblica (Progetto CEI C.1229) di cui, nel seguito, si anticipano le novità più significative.
Le modifiche apportate alle definizioni riguardano sostanzialmente le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di riserva, in particolare nella parte commento, finalizzato a chiarire l’intenzione della Norma. Si fa definitivamente chiarezza sulle caratteristiche che i due tipi di alimentazione devono avere. Nella parte commento relativa al punto 21.5 Alimentazione dei servizi di sicurezza, che definisce i servizi di sicurezza come “sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti dell’impianto necessari per la sicurezza delle persone…”, si stabilisce che “Per alimentazione di emergenza si intende un’alimentazione di sicurezza o di riserva”.
Viene inoltre introdotta dal Progetto C.1258 la seguente figura (Figura 1) e permane la definizione che “per servizio di sicurezza si intende un servizio che deve continuare a funzionare in caso di mancanza dell’alimentazione ordinaria per garantire la sicurezza alle persone”.
Al punto 21.6 – Alimentazione di riserva, della Parte 2, che definisce la riserva come “sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti dell’impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone”, si è aggiunto il commento riportante che “se una sorgente di alimentazione di riserva viene impiegata anche per l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti di impianto necessari per la sicurezza delle persone, questa deve soddisfare i requisiti previsti per l’alimentazione dei servizi di sicurezza”. Questo commento è apparso necessario per eliminare alcune ambiguità verificatesi in passato come, ad esempio, il possibile suo utilizzo per l’alimentazione delle pompe antincendio.
In conseguenza alle precedenti modifiche, nella Parte 3, il punto313.2 – Alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva è stato modificato e semplificato affermando che “le alimentazioni devono avere adeguate potenza, affidabilità e caratteristiche nominali ed un tempo entro cui essere disponibili, adatto al funzionamento specificato”. Resta quanto riportato nella Nota 1 riguardo le prescrizioni supplementari relative alle alimentazioni dei servizi di sicurezza, mentre scompare la Nota 2 che escludeva prescrizioni particolari riguardanti le alimentazioni di riserva. Il Commento relativo alle alimentazioni di riserva si arricchisce di un riferimento al commento del punto 21.6 sopra riportato.
Il punto 422 Protezione contro gli incendi, nella Parte 4, si arricchisce, nel commento, di un’esemplificazione che richiama le seguenti norme di prodotto:
Viene poi aggiornata la Tabella per i prodotti non normati introducendo in particolare fra i componenti elettrici gli “elementi lineari” e, per la resistenza al riscaldamento, la “prova di termopressione con biglia” (Tabella 1).
Nella parte commento dei punti 422.2, 422.3 e 422.4 (riferiti a superfici calde, archi/scintille, hot-spot) viene specificato che gli “elementi di materiale facilmente infiammabile fanno riferimento a quanto previsto nella CEI EN 60598-1 (vedasi allegato 559B) e che gli schermi termicamente isolanti, devono venire realizzati con i materiali aventi una bassa conducibilità termica e Classe di reazione al fuoco A1 secondo D.M. del 10 marzo 2005 (Classe 0 secondo D.M. del 26 giugno 1984 se trattasi di materiali non soggetti al regolamento (UE) 305/2011)”. Scompare altresì il riferimento al simbolo F, non più utilizzato in CEI EN 60598-1, per gli apparecchi di illuminazione dotati di ballast e compare, per l’individuazione delle distanze di sicurezza, il riferimento alle “istruzioni dei fabbricanti e alle norme di prodotto o, in assenza, ai limiti di temperatura di cui alla tabella 42A rilevati sui materiali esposti dopo 8 ore di funzionamento dell’apparecchiatura pericolosa”.
Al punto 451 – Prescrizioni generali, relativamente alla protezione contro gli abbassamenti di tensione, il commento inserito fa riferimento alla Tabella 1 della Norma CEI 0-21 per l’individuazione delle apparecchiature sensibili agli abbassamenti di tensione.
Le modifiche apportate al commento del punto 511.1, relativo alla conformità alle norme di prodotto e alla corretta installazione, riguardano la semplificazione della descrizione dell’uso di schiume poliuretaniche per il prefissaggio durante l’installazione e la sostituzione della terminologia anglosassone glow-wire con quella italiana “filo incandescente” per la loro prova. La schiuma in generale deve superare la prova al filo incandescente a 650 °C mentre nel caso di pareti cave, se utilizzata come fissaggio della scatola alla parete, deve superare la prova al filo incandescente a 850 °C anziché a 650 °C.
Numerose sono le modifiche nella Sezione 527 – Scelta e messa in opera delle condutture avente lo scopo di ridurre al minimo la propagazione dell’incendio. La modifica del commento riporta che“per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio le prescrizioni della presente Sezione vanno integrate con quelle riportate nella Sezione 751 della parte 7”.
Per quanto riguarda il punto 527.1.5, la colorazione dei tubi protettivi che non siano del tipo non propagante la fiamma diviene, di norma, di colore arancione.
Ovunque i termini “otturazioni” e “otturati” sono stati sostituiti da “sigillature” e “sigillati”.
Al punto 527.2.1 (attraversamenti elementi di separazione REI) gli “elementi costruttivi di edifici, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti” divengono “elementi costruttivi di separazione classificati ai fini della resistenza al fuoco” e le aperture che restano dopo il passaggio devono essere sigillate in modo da ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo attraversato.
Al punto 527.2.2 (elementi da incasso) si precisa che gli elementi da incasso non devono alterare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo attraversato.
Il commento ai precedenti due articoli riporta che le prescrizioni sono considerate soddisfatte se vengono utilizzati prodotti corredati di marcatura CE e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) o, in assenza, il rapporto di classificazione previsto dalle norme di prova richiamate dalla tabella A.4.5 del DM 16/02/2007 o dalla tabella S.2-19 del Codice. Un prodotto sigillante marcato CE deve essere rispondente ad una norma armonizzata o a una valutazione tecnica europea (EAD) secondo l’articolo 4 del Reg. (UE) 305/2011.
Mentre il punto 527.2.3 rimane a disposizione, il punto 527.2.4 (spazi interni alle canalizzazioni) è stato completamente riscritto e semplificato specificando che “le condutture che attraversano elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco devono essere sigillate per ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento attraversato se e come previsto dal sistema di sigillatura impiegato di cui all’articolo 527.2.1 e 527.2.3”.
Anche nell’ambito del punto 527.3 Influenze esterne (sulle barriere tagliafiamma) è stato completamente riscritto il punto 527.3.1 per cui “le sigillature di cui agli articoli 527.2.1 e 527.2.2 nonché gli sbarramenti tagliafiamma devono essere in grado di resistere alle influenze esterne cui sono sottoposti”. La Nota indica che: “Per sbarramenti tagliafiamma si intendono barriere in materiale incombustibile disposte sui percorsi dei cavi aventi forma e dimensione adatte ad impedire lo scavalcamento (propagazione) della fiamma (vedasi punto 5.7.3 CEI 11-17)”.
Di fondamentale importanza è la totale riscrittura della nota al punto 532 – Dispositivi per la protezione contro il rischio di incendio – 532.1 Generalità con cui si chiarisce che in caso di impedimenti tecnici, in alternativa alle misure riportate da 532.2 a 532.6 (RCD, RCM, IMD, AFDD, ecc.), si possono usare i seguenti sistemi:
I dispositivi conformi alla Norma CEI EN 60947-2 marcati con il valore di tensione seguito dal simbolo non devono essere usati nei sistemi IT per tale tensione.
Il commento al punto 532 prevede che allo scopo possano essere utilizzati sensori di calore, fumo, fiamma e luce. Per protezione automatica si intende l’intervento di un qualunque sistema di messa in sicurezza del guasto (es. disalimentazione automatica del circuito, sistema di protezione antincendio).
L’ultimo paragrafo del commento 532.2 viene sostituito con il seguente “Scelte progettuali legate alla selettività delle protezioni differenziali possono portare comunque ad adottare anche un dispositivo con corrente differenziale nominale IΔn= 300 mA o superiore purché, per i soli sistemi TT, nel rispetto del paragrafo 531.3.5.3.2”.
Nel paragrafo 534.2.4 – Protezione contro sovracorrenti e conseguenze guasto dell’SPD in relazione alla posizione dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti la priorità può essere data alla continuità dell’alimentazione o alla continuità della protezione.
Il commento 534.4.5.2 (64-8;V5) riporta che “Nel caso in cui dovesse risultare necessario proteggere dalla sovratensione apparecchi facenti parte dei servizi di sicurezza, questa dovrebbe essere realizzata impiegando configurazioni che garantiscano la continuità dell’alimentazione (Figura 534.6); OCPD e SPD devono essere corredati di segnalazione di intervento/guasto rinviata a distanza. Provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati per linee dati di gestione dei servizi di sicurezza” (Figura 2).
Nel punto 559.4 (riguardante l’effetto termico degli apparecchi di illuminazione sui bersagli) nella scelta e nell’installazione degli apparecchi di illuminazione, si deve tener conto dell’energia trasmessa all’ambiente circostante prendendo in considerazione i seguenti parametri:
a) la massima potenza dissipata dall’apparecchio;
b) la resistenza al calore del materiale adiacente
– nel punto di installazione,
– nelle zone influenzate termicamente;
c) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza indicate dal fabbricante e le relative marcature.
Si rileva l’inserimento del nuovo Allegato 559B – infiammabilità materiali secondo CEI EN 60598. L’Allegato 559A riportava i simboli utilizzati negli apparecchi di illuminazione CEI EN 60598 dai quali derivare le regole di installazione in funzione delle caratteristiche di infiammabilità dei materiali. L’inserimento del nuovo allegato con la classificazione dei materiali prevista dalla norma (Figura 3) ha evitato l’eliminazione dell’Allegato 559A ed il rinvio integrale alla norma di prodotto).
Per l’alimentazione dei servizi di sicurezza, oltre che le modifiche alle definizioni, sono intervenute modifiche per la scelta e l’installazione. Infatti, al punto 561 – Generalità è stato inserito il seguente Commento: “La necessità di dotare un sistema di sicurezza di una o più alimentazioni conformi alle prescrizioni del capitolo 56 è stabilita dalle norme di settore disciplinanti il sistema/impianto/attrezzatura da alimentare e/o dal progettista sulla base della valutazione del rischio e/o sulla base delle prescrizioni dell’autorità preposte. Pertanto le prescrizioni del capitolo 56 si applicano a tutti i circuiti di alimentazione richiesti per gli impianti di protezione antincendio”.
Al punto 561.1 (sorgenti), si precisa che per i servizi di sicurezza devono essere scelte sorgenti che mantengano l’alimentazione per una durata adeguata.
Al punto 561.2 (resistenza al fuoco)per i servizi di sicurezza che devono funzionare in caso di incendio, tutti i componenti elettrici devono presentare, per costruzione e/o per installazione, la prestazione di resistenza al fuoco prevista dalle norme e dalla legislazione vigente, il tutto in coerenza con la sezione S.10 (punto S.10.6.1) e S.2 (punto S.2.12.6, tabelle S.2-31 e S.2-32) del Codice di Prevenzione Incendi.
Per quanto riguarda i cavi, allo stato dell’arte si segnalano le seguenti Norme relative:
Il punto 561.3 (contatti indiretti) è eliminato, in quanto sostituito dalla proposta del nuovo articolo 563.7, nel seguito riportato, ed è ora a disposizione.
Al punto 562.1 (sorgenti) si chiarisce che le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono garantire la continuità dell’alimentazione anche in caso di guasto sui circuiti di alimentazione delle utenze ordinarie.
Al punto 563.2 (ambienti di installazione dei circuiti), i luoghi “con pericolo di incendio” diventano “con rischio di incendio” Nel Commento essi sono definiti come “i luoghi caratterizzati dalla presenza di sorgenti di accensione e materiali combustibili in quantità tali che la potenza termica rilasciata in ambiente a seguito di incendio sia sufficiente a provocare il degrado termico delle condutture impiegate per l’alimentazione dei servizi di sicurezza”.
Il punto 563.3 recita: “La protezione contro il sovraccarico può essere omessa quando la perdita di alimentazione potrebbe causare un rischio maggiore. Nel caso in cui la protezione contro il sovraccarico venga omessa, il verificarsi di un sovraccarico deve essere monitorato.”
Il commento al punto 563.3 (sovraccarichi) viene riformulato e riporta che: “È raccomandato non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza; in tal caso, si richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare la protezione per un cortocircuito a fondo linea.
Ai fini dell’omissione della protezione dai sovraccarichi, la corrente nominale (o di regolazione) dell’eventuale dispositivo di protezione contro i sovraccarichi può essere scelta in accordo con la seguente condizione:
IB ≤ IZ < In
Laddove dovesse risultare necessaria, secondo valutazione dei rischi, la protezione dai sovraccarichi, è raccomandata l’installazione di un dispositivo di segnalazione di intervento rinviata ad un luogo presidiato.
Quando un servizio di sicurezza è alimentato con più sorgenti, le condizioni di protezione devono essere determinate in funzione della sorgente più sfavorevole”.
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