Il CEI porta in tutta Italia le ultime novità su norme e tecnologie 4.0.

Le novità introdotte dalle Varianti V3 e V4 della Norma CEI 64-8.
Michele Mazzaro, Dirigente Nucleo Investigativo Antincendio
Calogero Turturici, Comandante Vigili del Fuoco di Novara
Gianfranco Tripi, Dirigente Addetto Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna
Piergiacomo Cancelliere, funzionario addetto Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Gli obiettivi di sicurezza antincendi affidati agli impianti elettrici
Gli impianti elettrici costituiscono sia un potenziale pericolo di incendio in termini di causa di innesco e di propagazione, sia una risorsa indispensabile per la gestione degli scenari incidentali.
La riduzione del rischio di incendi di natura elettrica e la disponibilità delle risorse necessarie per la salva- guardia delle persone e dei beni in caso di incendio ed esplosione richiedono un’attenta valutazione del rischio (secondo l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08, ove applicabile) in base alla quale individuare gli strumenti indispensabili (disposizioni di legge e norme tecniche) per poter progettare un impianto a regola dell’arte, ovvero un impianto capace di far fronte a tutti i rischi valutati, oltre che alle prestazioni funzionali richieste.
Le Varianti V3 e V4 della Norma CEI 64-8, pubblicate nel 2017, costituiscono riferimenti di assoluto rilievo per la progettazione antincendio degli impianti elettrici, in quanto introducono nuove misure di sicurezza sia contro il rischio di innesco che contro il rischio di propagazione.
Tra le disposizioni legislative con cui è necessario confrontarsi, un posto di primissimo piano è occupato dal Codice di Prevenzione Incendi, pubblicato con il DM 03/08/2015 e impiegabile per la progettazione di un numero rilevante di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Nell’ambito del Codice, gli impianti elettrici sono disciplinati nella Sezione S.10 le cui prescrizioni, opportunamente integrate, ove necessario, con quelle relative al comportamento al fuoco dei cavi, riportate nella Sezione S2, e con quelle relative ai luoghi con pericolo di esplosione, disciplinati nella Sezione V2, permettono di conseguire i seguenti obiettivi strategici:
L’introduzione delle due nuove Varianti V3 e V4 consente al progettista di disporre di strumenti più performanti rispetto a quanto già messo a disposizione della Norma CEI 64-8 tenuto conto che:
La Variante V3 della Norma CEI 64-8
La Variante V3 della Norma CEI 64-8 (edizione 2017):
Da un primo esame delle novità introdotte si può immediatamente notare come molte delle nuove misure siano destinate ad avere un impatto positivo sul controllo del rischio di incendio legato agli impianti elettrici, come più dettagliatamente commentato nel seguito.
In particolare, la valutazione del rischio di un guasto serie, inteso come un qualunque tipo di guasto in serie al circuito che può essere in grado di innescare un incendio per la generazione di elevate temperature e/o scintille e/o archi, rientra tra gli obblighi generali stabiliti sia dall’art. 80 del D.Lgs. 81/08 sia dal punto S.10.5 comma 1.a del Codice di prevenzione incendi.
Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di cui alla Sezione 751 e nei luoghi soggetti a vincolo artistico/ monumentale e/o destinati alla custodia di beni insostituibili, il rischio di guasto serie è da ritenersi non trascurabile e allo scopo deve essere adottata una delle seguenti misure:
Le nuove misure di protezione richieste dalla norma contro i guasti serie sono dettate dal fatto che i dispositivi di protezione contro sovracorrenti e guasti a terra risultano inefficaci in quanto:
Le novità che influenzano direttamente o indirettamente la sicurezza antincendio degli impianti elettrici riguardano
Per quanto riguarda, in particolare, l’ubicazione degli interruttori differenziali, l’articolo 531.3.5 richiama l’obbligo di installazione di questi ultimi “all’origine dell’impianto” che, nel caso delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011, dovrebbe coincidere con l’esterno al compartimento antincendio alimentato, al fine di evitare che correnti di guasto a terra a monte dell’interruttore e all’interno del compartimento possano costituire una sorgente di innesco.
Al paragrafo 533.2 sono definite le regole per il dimensionamento delle protezioni da sovraccarico dei circuiti caratterizzati da un carico ciclico, richiedendo di scegliere la corrente nominale (In) e la corrente di sicuro intervento dei dispositivi di protezione (I2) in base ai valori di IB e IZ corrispondenti a carichi costanti, termicamente equivalenti a quelli effettivi. In tal modo si riduce il rischio che correnti di guasto deboli rispetto a IBmax (es. corto circuito non franco a terra) possano stabilirsi per lunghi periodi e, di conseguenza, rappresentare una potenziale sorgente di innesco.
Inoltre, per i circuiti caratterizzati dalla presenza di correnti armoniche, la variante richiede un sistema in grado di rilevare i sovraccarichi anche sul conduttore di neutro o, in alternativa, di applicare il fattore di correzione della portata Iz del cavo indicato nella tabella A.52.1 del Capitolo 52 e scegliere il dispositivo di protezione in funzione del valore di Iz ridotto.
Nel capitolo 538, infine, sono regolamentate le modalità di installazione dei dispositivi di controllo impiegati per far fronte al rischio di incendio.
In particolare, per gli IMD (Insulation Monitoring Device – dispositivi per il controllo dell’isolamento per i sistemi IT) la norma richiede che:
Per i sistemi IT adottati ai fini della continuità di servizio, la Variante suggerisce di combinare l’IMD con i dispositivi di localizzazione del guasto, conformi alla Norma CEI EN 61557-9, la cui funzione è quella di rilevare il circuito guasto che ha provocato l’intervento del dispositivo di controllo dell’isolamento.
Per quanto riguarda gli indicatori di corrente differenziale (RCM – Residual Current Monitoring), in presenza di un interruttore differenziale (RCD) installato a monte, viene suggerito di regolare l’RCM ad una corrente differenziale di intervento non superiore alla metà della corrente differenziale di intervento nominale IΔn dell’RCD.
Anche nel caso degli RCM, deve essere previsto un segnale acustico e/o visivo rilevabile da parte delle persone avvertite o delle persone esperte (PAV e PES come definito nella norma CEI 11-27).
La Variante V4 della Norma CEI 64-8
L’applicazione del Regolamento UE 305/2011 (cosiddetto CPR – Construction Products Regulation) ai cavi elettrici ha obbligato le case costruttrici, a far data dal 1/7/2017, a rendere disponibile sul mercato cavi da incorporare permanentemente nelle opere da costruzione rispondenti alle seguenti Norme:
A livello nazionale, con la pubblicazione della Tabella CEI UNEL 35016 “Classe di reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU – Prodotti da Costruzione (305/2011)”, tra le 183 possibili combinazioni introdotte dalla Norma UNI EN 13501-6, sono state individuate quattro classi standardizzate di reazione al fuoco suggerendone anche le modalità di installazione.
La Tabella 1 riporta il dettaglio delle tipologie di cavo disciplinate dalla Norma CEI UNEL 35015 con l’equivalenza proposta rispetto alle prestazioni al fuoco dei cavi ante CPR.
A fronte di tali obblighi a carico dei produttori è stato necessario aggiornare la Norma CEI 64-8 al fine di disciplinare le modalità di impiego dei nuovi cavi, anche in funzione dei suggerimenti forniti dalla richiamata CEI UNEL 35016.
Le modifiche apportate riguardano pochi punti e, in particolare, gli articoli 527.1, 751.04.2.8 e 751.04.3. Nel caso di utilizzo di cavi almeno Eca secondo CEI EN 50575 (CEI 20-115) e altri prodotti con comportamento al fuoco richiesto dalla serie di Norme CEI EN 61386, in generale, non risulta necessaria l’adozione di ulteriori precauzioni contro il rischio di propagazione degli incendi.
In caso di rischi specifici di incendio connessi alla probabilità che si possa innescare/propagare un incendio e all’entità del danno conseguente, è raccomandata l’installazione di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori.
La possibilità di impiego di condutture realizzate con cavi e altri elementi (per isolamento, supporto, fissaggio e protezione meccanica) di prestazioni inferiori è ammessa solo se incassate in strutture non combustibili oppure per la realizzazione di collegamenti di piccola lunghezza tra gli apparecchi e le condutture fisse.
In relazione ai cavi conformi al CPR è bene ricordare che il D.M. 3 agosto 2015, nell’ambito della misura antincendio “Reazione al fuoco” descritta nel Capitolo S.1, richiede che i cavi non facenti parte di “condutture non incassate all’interno di materiali incombustibili” siano rispondenti alle seguenti prestazioni di reazione al fuoco, individuate in funzione del profilo di rischio vita prevalente degli occupanti:
Tuttavia, a fronte delle previsioni del Codice, con laTabella CEI UNEL 35016 sono state standardizzate le 4 classi riportate nella precedente Tabella 1, nessuna delle quali verifica il comportamento al gocciolamento d0.
Un ulteriore problema si pone con le terminologie impiegate nelle note 2 e 3 della tabella S.1.7 del Codice, ovvero “condutture non incassate all’interno di materiali incombustibili” e “cavi posati a pavi- mento” visto che:
Pur con le difficoltà del caso, la limitata disponibilità sul mercato dei cavi richiesti dal Codice non impedisce l’utilizzo dello stesso come strumento di progettazione, sia perché il requisito d0 per il gocciolamento può essere declassato a d1 qualora i cavi siano posati a pavimento, sia perché il Codice stesso prevede la possibilità di adottare, per ogni livello di prestazione, soluzioni alternative individuate secondo uno dei metodi ordinari di progettazione indicati nella Tabella G.2.1 del “Ca- pitolo G2”, con la possibilità di ricorrere all’applica- zione di norme o documenti tecnici di organismi europei o internazionali, come la Norma CEI 64-8 e la relativa Variante V4, tenendo presente che:
L’esame della Variante V4 della Norma CEI 64-8 non può non concludersi che con un breve cenno al recente D.Lgs. 106/2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” e, in particolare, all’art.20 “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”.
Detto articolo prevede che:
Tali sanzioni sono applicabili dall’entrata in vigore del Decreto (9/08/2017) visto che il regolamento sulle disposizioni procedurali di cui all’art.18 riguarderà soltanto le sanzioni amministrative e pecuniarie e non le pene dell’arresto e dell’ammenda, per i quali trovano applicazione le vigenti norme penali.
In merito all’applicabilità delle sanzioni, tuttavia, bisogna fare particolare attenzione al contenuto dell’articolo 5, comma 5 del Decreto stesso, il quale recita testualmente “L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso antincendio, alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. Orbene, fatto salvo il Codice di prevenzione incendi, peraltro strumento di progettazione che può essere scelto volontariamente, nessuna regola tecnica cogente emanata, ad oggi, dal Ministero dell’interno disciplina le modalità di impiego dei cavi permanentemente incorporati nelle opere da costruzione, limitandosi a richiamare (e non sempre, come ad esempio con il DM 09/04/1994 e s.m.i sulle attività ricettive turistico e alberghiere, il DM 26/08/1992 e s.m.i. sull’edilizia scolastica, il DM 01/02/1986 sulle autorimesse), gli obblighi generici sulla libera commercializzazione dei prodotti.
Per quanto sopra, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 106/2017, per i cavi CPR sussistono le seguenti problematiche applicative: