Sintetico resoconto dei principali lavori svolti nell’ambito dell’attività tecnico-normativa del settore.

Il Regolamento 305/2011 riguarda anche i cavi elettrici per energia e per comunicazione installati in modo permanente nelle costruzioni.
Giuseppe Bosisio – Responsabile Technical Policy & Quality CEI
Introduzione
Cominciamo da un elenco comprendente le parole “Opere da costruzione”, “Reazione al fuoco”, “Cavi elettrici e di comunicazione”, “Primo luglio”: a prima vista, sembra un elenco privo di significato particolare, in realtà, dietro ad esso, si nasconde un mondo complesso, la cui attività ha il fine ultimo di garantire la sicurezza dei cittadini. Una seconda “anomalia”, è rappresentata da quattro termini apparentemente slegati tra loro ma appartenenti ad un ben definito scenario: il Regolamento Prodotti da Costruzione. Di cosa si tratta? Si tratta dello strumento messo in atto per la sicurezza dei cittadini, come detto, non di una sicurezza generica (tra l’altro fondamentale), ma di quella specifica contro l’insorgere o la limitazione dell’incendio.
Come noto, gli incendi sono causa di infortuni (a volte mortali) per le persone e animali, o provocano danni anche gravi alle strutture e al loro contenuto interno; proprio allo scopo di evitare o ridurre al minimo questi pericoli, è nato il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (Regolamento CPR come lo chiameremo da ora in poi per brevità).
Da recenti statistiche, sia europee[1] sia nazionali[2], risulta evidente come una estesa tipologia di edifici sia stata colpita dall’evento incendio. Questo articolo non è un’inchiesta in cui si deve trovare uno o più colpevoli, si vuole analizzare il contenuto del Regolamento CPR nato per ridurre il rischio d’incendio, o per lo meno minimizzarne gli effetti.
Regolamento Prodotti da Costruzione – Generalità
Si legge Prodotti da Costruzione ma in realtà l’oggetto dell’articolo sono i cavi elettrici, di controllo e di comunicazione (nel prosieguo chiamati solo cavi). I cavi rientrano nel Regolamento CPR catalogati nel codice di area n. 31: perché? I cavi elettrici, per loro natura e per il loro utilizzo all’interno degli edifici (anche di svariati chilometri) possono rappresentare una causa di innesco e di propagazione di un incendio, con la possibilità di emettere fumi tossici e gas acidi.
La spiegazione, necessariamente sintetica, degli aspetti che sono introdotti nel Regolamento CPR e che sono applicabili ai cavi sarà data nel presente articolo mettendo in evidenza i contenuti più significativi del Regolamento stesso.
A questo punto può essere opportuno raccontare, dal punto di vista della normazione, un po’ di storia riguardante i cavi e la loro normativa contro l’incendio.
Qualche anno fa era apparsa la ormai famosa sigla LSOH, cavi non propaganti l’incendio, a bassa emissione di fumi e gas tossici; cavi già allora più performanti a livello di prestazione di quelli esistenti all’epoca, ma la cui introduzione a livello normativo impiantistico (Norma CEI 64-8) ha determinato numerose, lunghe e vivaci discussioni, alla fine vincenti perché questi cavi hanno ottenuto un posto di rilievo nella norma sopra citata.
Analoghe discussioni, meno lunghe e contrastate, si sono avute in occasione della preparazione dei primi documenti normativi legati al Regolamento CPR; rispetto ai cavi LSOH quelli CPR rappresentano la conseguenza di un obbligo in termini di legge per costruttori ed utilizzatori.
Con l’emanazione ufficiale del Regolamento CPR n. 305/2011, la Commissione europea ha sancito che per taluni prodotti, tra cui i cavi, permanentemente incorporati negli edifici, era necessario prevedere qualche cosa in più rispetto alla situazione corrente in termini di prestazione contro il fuoco.
Pertanto sono stati coinvolti dal Regolamento CPR tutti i cavi elettrici per energia e per comunicazione di qualsiasi tensione e tipo di conduttore installati permanentemente nelle costruzioni soggetti ai seguenti requisiti di reazione e resistenza al fuoco.
Al momento i cavi resistenti al fuoco sono però esclusi dalla classificazione CPR in quanto le norme europee per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.
Regolamento Prodotti da Costruzione – Sintesi dei dettagli
Il Regolamento CPR fissa per tutti i prodotti da costruzione le seguenti 7 caratteristiche:
I cavi sono coinvolti per le caratteristiche indicate ai punti 2 e 3 e nel corso dell’articolo ci soffermeremo solo al punto 2.
Le opere da costruzione devono essere realizzate in modo tale da garantire, in caso di incendio, che:
A questo proposito, il Regolamento CPR impone al costruttore l’obbligo di apporre la marcatura CE, di predisporre la cosiddetta “dichiarazione di prestazione” del prodotto e di rispettare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) adeguato alla classe di reazione al fuoco del cavo in esame.
Marcatura CE
La marcatura CE, già nota per altre Direttive UE (Bassa tensione, Compatibilità elettromagnetica, Macchine) prevede, ad uso CPR, che accanto a tale marcatura siano riportate alcune indicazioni quali, ad esempio, il nome del produttore del cavo, le ultime due cifre dell’anno di prima marcatura CE del prodotto (es. 14 sta per 2014), la norma armonizzata di riferimento (EN 50575:2014 + la sua Variante1:2016, la norma predisposta su mandato della Commissione europea che ha dato il via alla preparazione di tutte le altre norme legate alla CPR), la classe di reazione al fuoco come da articolo 9 del Regolamento, ecc. La Figura 1 illustra un cavo con le nuove sigle di identificazione, la Figura 2 riporta un esempio di marcatura CE.
Dichiarazione di prestazione
Si tratta della carta d’identità di un cavo: deve poter essere disponibile durante tutto il corso della sua vita, dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale e il fabbricante deve conservarla per almeno 10 anni (come le fatture per gli utenti luce, gas, bollo auto, ecc.). Su richiesta, potrà essere fornita o su formato cartaceo o sul sito web del costruttore.
Significativo è il contenuto di questo documento, che sulla base di quanto riportato nell’Allegato III del Regolamento, deve indicare in particolare il codice di identificazione unico del prodotto tipo, l’uso previsto del prodotto stesso, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione adottato e la prestazione di reazione al fuoco verificata dall’ente notificato di parte terza.
Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
Il cavo deve mantenere le caratteristiche indicate dal costruttore all’atto della sua prima immissione sul mercato, per questo è necessario mettere in atto un sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazioni, sulla base delle caratteristiche essenziali del prodotto stesso. Il Regolamento CPR, nel suo Allegato V, indica i 5 tipi di sistema di valutazione che possono essere seguiti e qui elencati:
Per ciascun sistema sono adottate per i fabbricanti e per gli organismi notificati gli adempimenti da seguire.
La Figura 3 riporta i sistemi di valutazione previsti per le classi di reazione al fuoco normalizzate per l’Italia.
Classi di reazione al fuoco
Si tratta delle caratteristiche che rappresentano il “cuore” del Regolamento CPR: la classe di reazione al fuoco indica come si comporterà un cavo durante l’incendio, sia in termini di propagazione dello stesso, che in termini di produzione di fumi ed acidità.
La classe principale è indicata da lettere (dalla A alla F) in ordine decrescente di prestazione. A queste sigle, il fabbricante può aggiungere altre sigle relativamente ad altri parametri addizionali che permettano di capire la prestazione del cavo nei confronti dello sviluppo di sostanze acide, dei fumi (maggiore o minore opacità), gocciolamento di particelle incandescenti del materiale isolante soggetto a incendio.
Nel Riquadro 2 sono riportate in dettaglio le sigle identificative. Il documento normativo CEI che specifica le classi di reazione al fuoco normalizzate con le relative prove è la Tabella CEI UNEL 35016 “Classe di reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento UE Prodotti da Costruzione” (si rimanda più avanti nell’articolo al paragrafo relativo alle norme di prodotto per ulteriori informazioni su questa importante tabella).
Attività normativa – Norme di prova
Il significativo lavoro svolto dal Comitato Tecnico CEI/CT 20 “Cavi per energia” è stato quello di aver tradotto in termini di norme tecniche tutto il lavoro svolto per adempiere ai disposti del Regolamento CPR, partendo dalla Norma armonizzata CEI EN 50575:2014 e dalla sua Variante del 2016 “Cavi per energia, controllo e comunicazioni. Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco”. Si tratta di una norma emessa sotto mandato della Unione europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione europea. L’emissione di questa norma armonizzata ha ufficializzato che, dal 1 luglio 2017, potranno essere immessi sul mercato solo cavi rispondenti al Regolamento CPR, ovviamente nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso.
Si tratta di una norma di tipo orizzontale il cui campo di applicazione specifica per tutti i cavi elettrici soggetti al CPR:
La norma fissa inoltre i riferimenti normativi dei metodi di prova necessari a soddisfare ciascuna classe di reazione al fuoco.
Una seconda norma orizzontale relativa ai metodi di prova è la Norma CEI EN 50399 “Metodi di prova comuni. Misura dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma. Apparecchiatura di prova, procedure e risultati”, che specifica per tutti i cavi elettrici soggetti al CPR:
Questa prova fornisce i dati necessari per valutare:
Altre norme di prova che è importante citare sono le seguenti:
Attività normativa – Norme di prodotto
Questa attività normativa è partita dalla pubblicazione della tabella CEI UNEL 35016 in cui sono indicate le quattro classi standardizzate di reazione al fuoco scelte che consentono di rispettare le prescrizioni installative dell’attuale versione della Norma CEI 64-8 (Figura 4).
Per ciascuna classe, sono indicati in modo puntuale i valori di prova che devono essere rispettati al fine di rientrare nella classificazione al fuoco indicata.
Una curiosità (che comunque dà credito al grosso lavoro svolto): nella Parte 6 della Norma UNI EN 13501-6 riguardante la classificazione di identificazione di un cavo, le combinazioni tra i vari parametri previsti per la classificazione al fuoco danno luogo a ben 183 possibili classi di reazione al fuoco; un grazie doveroso e meritato al CT 20 per la scelta di averne considerate solo 4.
Le attuali Norme esistenti, quelle dai noti numeri CEI 20-13, CEI 20-38, ecc., sono state aggiornate con delle Varianti specificatamente dedicate alle prescrizioni richieste dal Regolamento CPR. In contemporanea con queste varianti, sono state pubblicate le tabelle CEI UNEL relative ai nuovi cavi CPR. Una breve segnalazione per informare che una norma relativa ai cavi per comunicazione e controllo è stata pubblicata: anche per questo settore si è colmato il “vuoto” normativo con la Norma CEI 46-136;V1 (Figura 5).
Nel Riquadro 3 è riportata la nuova classificazione per le mescole isolanti e di guaina per i cavi soggetti al CPR.
Norme di installazione
Quali conseguenze ha portato il Regolamento CPR sulla normativa relativa agli impianti elettrici? A questa domanda è d’obbligo una risposta diretta: ovviamente a nuove norme di prodotto sui cavi devono corrispondere nuove norme, o varianti, di quelle esistenti. In particolare, è stata pubblicata una variante alla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione” (Variante 4), che ha modificato gli articoli della Sezione 527 “Scelta e messa in opera delle condutture avente lo scopo di ridurre al minimo la propagazione dell’incendio” e della Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”, introducendo nella parte prescrittiva i riferimenti alle classi di reazione al fuoco previste per gli ambienti oggetto delle Sezioni citate. Nella parte di commento, inoltre, sono stati inseriti alcuni esempi non esaustivi di cavi rispondenti al Regolamento CPR già con le nuove sigle di identificazione normalizzate.
Si tratta di un primo intervento sulla norma impianti, ne saranno previsti altri e non solo sulla Norma CEI 64-8, lavori che impegneranno nei prossimi mesi i Comitati Tecnici CEI direttamente coinvolti nel Regolamento CPR.
Con questo bagaglio di informazioni, progettisti e installatori saranno in grado di realizzare impianti sempre più sicuri ed affidabili unitamente a quanto riportato nella 64-8.
Conclusioni
L’articolo ha illustrato, necessariamente in modo sintetico, i contenuti più significativi del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011; con particolare riferimento ai cavi, si è voluto mettere in evidenza l’importante lavorio normativo CEI relativamente a questi prodotti da costruzione che è seguito all’atto dell’entrata in vigore del Regolamento CPR.
NOTE
[1] Fonte: “Bullettin of fire Statistics”, Geneva Association, anno 2014.
[2] Fonte: “www.vigilfuoco.it”, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anno 2015.