Intervista al Presidente del SottoComitato 64E “Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”.

Potenziati gli strumenti per la definizione dei criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di esplosione.
Michele Mazzaro, Calogero Turturici, Gianfranco Tripi, Piergiacomo Cancelliere – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Premessa
Con il DM 3/8/2015, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inaugurato un nuova stagione per la Prevenzione Incendi in Italia, caratterizzata dalla messa a disposizione di tutti gli stakeholders della sicurezza (titolari di attività, professionisti e funzionari VV.F.) di nuovi strumenti normativi per la progettazione della sicurezza antincendi delle attività. La regola tecnica allegata al DM 3/8/2015 viene comunemente denominata fra gli addetti ai lavori come “Codice di Prevenzione Incendi”. Il Codice di Prevenzione incendi, sviluppato dagli ingegneri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la partecipazione e la condivisione dei professionisti antincendi e degli ordini e collegi professionali, si fonda sui seguenti principi:
Una delle grandi novità del Codice di Prevenzione Incendi è costituito dal capitolo V2 (Regola Tecnica Verticale – RTV – “Aree a rischio per atmosfere esplosive”), dal momento che per la prima volta in una norma tecnica di prevenzione incendi vengono disciplinati, in armonia con le indicazioni della direttiva sociale 99/92/CE, i criteri di valutazione del rischio di esplosione e di individuazione delle necessarie misure di compensazione al fine di riuscire a conseguire i seguenti obiettivi elencati in ordine di priorità decrescente:
La RTV V2 del Codice, è stata sviluppata per essere a “servizio” di tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli del CNVVF che possano presentare aree a rischio per la possibile formazione di atmosfere esplosive dovute a gas, vapori nebbie o polveri combustibili e per la contemporanea presenza di inneschi efficaci.
La valutazione del rischio di esplosione va effettuata unitamente a quella del rischio di incendio e costituisce la base per l’elaborazione della relazione tecnica.
La relazione tecnica
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, prevede che gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del decreto), per i nuovi impianti o costruzioni ovvero, per quelli esistenti, in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, siano tenuti a richiedere apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente.
L’istanza è corredata da una relazione tecnica, elaborata in conformità all’allegato I al DM 7/8/2012, volta a dimostrare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. La relazione dunque riporta l’evidenza di tutti i processi decisionali operati per l’individuazione della soluzione progettuale.
I contenuti sono riportati nella Tabella 1, opportunamente modificata, visti i nuovi obblighi progettuali in materia di valutazione del rischio di esplosione (Capitolo V2 del Codice) e di gestione dell’esercizio ordinario (Capitolo S5 del Codice) (1)
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A fronte di tale vincolo documentale, il progettista deve:
– sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di incendio, conforme alle indicazioni del paragrafo G.2.8, ovvero procedendo:
– sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di esplosione conforme alle indicazioni del capitolo V2, ovvero procedendo:
Pertanto, il progettista dovrà integrare in un’unica trattazione le due modalità di progettazione previste in G.2.8 e V2; tenuto conto della possibilità di sovrapposizione dei temi proposta nella Tabella 2, si ritiene che possa essere redatta un’unica relazione tecnica nella quale siano ricompresi i criteri di progettazione contro i rischi di incendio e di esplosione.
La valutazione del rischio di esplosione
Riguardo la valutazione del rischio di esplosione, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni sul contenuto del paragrafo V.2.2, con particolare riferimento alle lettere e) “valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione” ed f) “quantificazione del livello di rischio accettabile”.
In generale, la valutazione dell’entità degli effetti è da intendersi, anche in linea con il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, di tipo qualitativo. I danni provocati da un’esplosione, infatti, non dipendono solo dall’entità della sovrappressione ma anche dalla proiezione di frammenti e/o dall’insorgenza di incendi a seguito di esplosione e/o al collasso di elementi strutturali come specificato nel paragrafo V.2.2.5; viceversa, il valore della sovrappressione di picco diventa un dato indispensabile per il dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti all’esplosione laddove scelti come uno dei mezzi di protezione necessario per il richiesto livello di sicurezza.
Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni il Codice consente il ricorso a formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai modelli semplificati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici di calcolo riconosciuti (es. modelli CFD – fluidodinamica numerica).
Il Codice, nella RTV V2, tiene contro, inoltre, anche dell’effetto domino e richiede di verificare, qualora l’esplosione fosse seguita da un incendio, gli effetti dell’incendio tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato dalla esplosione, come ad esempio l’indisponibilità della rete idranti, il danneggiamento dei compartimenti e la mancata fruibilità di percorsi di esodo. Allo stesso modo, se l’esplosione fosse preceduta da un incendio, è necessario valutare gli effetti dell’esplosione tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato, come rottura dei sistemi di pressurizzazione, tenute su apparecchiature, maggior degrado di potenziali sorgenti di emissione.
La quantificazione del livello di rischio accettabile, è una richiesta strettamente collegata all’entità dei danni conseguenti all’esplosione. Ad esempio, in caso di danno “catastrofico” (molti morti e feriti, conseguenze a lungo termine sulla produzione, chiusura permanente o danni ambientali irreversibili, come definito nella Tabella A.5.2.5b NFPA 551), alla luce di quanto previsto dall’Allegato L – parte B (2) e dal paragrafo 1.3.5 della Guida CEI 31-35 (3), appare quanto mai opportuno (quando non prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco) adottare un livello di sicurezza superiore a quello minimo richiesto dal citato Allegato L in modo da ridurre l’entità delle perdite, soprattutto nel caso di vite umane, realizzando misure aggiuntive a quelle necessarie per raggiungere il livello minimo di sicurezza, proposte nelle tabelle del paragrafo V.2.3 e qui riportate nelle Tabelle 3 e 4.
Il Codice pone la salvaguardia della vita umana come il primo obiettivo di sicurezza, pertanto misure di sicurezza aggiuntive ai fini della protezione degli occupanti possono essere quelle riportate nel paragrafo V.2.4 (Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti), ossia il concepimento del layout di fabbricati e impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione. A tal fin, le sorgenti di pericolo possono essere installate come segue:
a. all’esterno dei fabbricati, opportunamente schermate o distanziate;
b. in locali dove è prevista solo la presenza occasionale di occupanti;
c. all’interno dei locali, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.
Prodotti impiegabili
Il livello minimo di sicurezza da adottare sugli apparecchi (4) (e relativi assiemi ed impianti), contenenti almeno un innesco tra quelli contemplati dalla Norma UNI EN 1127 e riportati nella Tabella V.2-2 del Codice, è indicato nella Tabella 5, elaborata in base alla lettura congiunta delle Direttive 2014/34/UE, 99/92/CE (direttive ATEX di prodotto e sociale) e delle Norme UNI EN 13463-1 e CEI EN 60079-0.
La documentazione tecnica su prodotti, assiemi e sistemi di protezione che deve essere resa disponibile ai progettisti e ai funzionari VV.F., deve consentire di verificare se le condizioni di installazione ed esercizio sono compatibili con le condizioni previste dal fabbricante per il funzionamento sicuro, dando evidenza di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente non inferiore a tre.
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Laddove si dovesse scegliere come uno dei mezzi di protezione la resistenza strutturale, le caratteristiche costruttive devono essere individuate in funzione del tipo di conseguenze attese sul fabbricato, in caso di esplosione.
In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008), gli effetti di un’esplosione sono ritenuti (Tabella 6):
In funzione della tipologia di conseguenza attesa, le precauzioni da adottare nella progettazione delle strutture sono indicate nelle NTC e, in particolare:
facendo utile ricorso anche a modelli semplificati di tipo statico equivalenti
Conclusioni
Il Codice di Prevenzione Incendi inserisce a pieno titolo la valutazione del rischio di esplosione dovuto alla formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri combustibili, come elemento fondamentale per la progettazione della sicurezza antincendio delle attività soggette. La regola tecnica verticale V2 rappresenta una linea guida a servizio dei professionisti per la corretta predisposizio- ne del documento di valutazione del rischio esplosione e, nel contempo, fornisce un compendio utile al funzionario dei Vigili del Fuoco durante la fase di valutazione del progetto antincendio.
NOTE
(1) L’obbligo di valutazione del rischio di esplosione vale anche per le attività non rientranti nel campo di applicazio- ne del DM 3/8/2015, alla luce delle disposizioni contenute nella Lett. Circ. 14005 del 26/10/2011.
(2) Nella premessa alle regole di installazione, la parte B dell’Allegato L del D.Lgs. 81/08, recita testualmente “qualo- ra il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti…”.
(3) Il paragrafo testualmente recita “Si deve stabilire il numero di mezzi di protezione indipendenti da cause comuni di inefficacia, ossia stabilire il grado di sicurezza (se del caso maggiore di 3) per convenzione ammesso per i luoghi con pericolo di esplosione”.
(4) Secondo la Direttiva 2014/34/UE per apparecchi si intendono “macchine, dispositivi fissi o mobili, organi di comando, strumentazione e sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati (assiemi), sono desti- nati a produzione/trasporto/deposito/misurazione/regolazione/conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali proprie sorgenti di innesco rischiano di provocare un’esplosione”.