rivista online di informazione del comitato elettrotecnico italiano

Fibre ottiche: le attività del CT86

Impianti elettrici nelle gallerie stradali

www.ceinorme.it my.ceinorme.it
rivista online di informazione del comitato elettrotecnico italiano

SICUREZZA ANTINCENDIO: PIÙ PREVENZIONE CON IL NUOVO CODICE DEI VIGILI DEL FUOCO

11/09/2017
condividi su facebook   condividi su twitter
rimpicciolisci il testo dell'articolo ingrandisci il testo dell'articolo

Potenziati gli strumenti per la definizione dei criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di esplosione.

Michele Mazzaro, Calogero Turturici, Gianfranco Tripi, Piergiacomo Cancelliere – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 

Premessa

Con il DM 3/8/2015, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inaugurato un nuova stagione per la Prevenzione Incendi in Italia, caratterizzata dalla messa a disposizione di tutti gli stakeholders della sicurezza (titolari di attività, professionisti e funzionari VV.F.) di nuovi strumenti normativi per la progettazione della sicurezza antincendi delle attività. La regola tecnica allegata al DM 3/8/2015 viene comunemente denominata fra gli addetti ai lavori come “Codice di Prevenzione Incendi”. Il Codice di Prevenzione incendi, sviluppato dagli ingegneri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la partecipazione e la condivisione dei professionisti antincendi e degli ordini e collegi professionali, si fonda sui seguenti principi:

  • generalità, essendo le metodologie di progettazione applicabili a tutte le attività, anche in una prima fase di monitoraggio il campo di applicazione è rimasto, prudenzialmente, limitato a 38 delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, cui nel 2016 si sono aggiunti gli uffici (attività 71) e le strutture turistico ricettive (attività 66);
  • semplicità, essendo stato effettuato lo sforzo di individuare, a parità di prestazioni, le soluzioni più semplici e di facile manutenibilità;
  • modularità, avendo proceduto alla riorganizzazione della materia in moduli che guidano il progettista alla composizione di soluzioni progettuali appropriate al livello di rischio dell’attività;
  • flessibilità, essendo indicate diverse soluzioni progettuali (prescrittive o prestazionali) per conseguire il livello di prestazione richiesto alla singola misura che compone la strategia antincendio;
  • standardizzazione ed integrazione, essendo stato uniformato il linguaggio della prevenzione incendi agli standard internazionali;
  • inclusione, tenuto conto che le misure di sicurezza e i relativi livelli di prestazione sono stati individuati tenendo in debita considerazione le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive,…), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano o possono frequentare le attività;
  • evidenza dei contenuti, essendo l’allegato tecnico basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel settore della sicurezza in caso di incendio;
  • aggiornabilità, essendo facilmente integrabile con le regole tecniche verticali in fase di emanazione.

Una delle grandi novità del Codice di Prevenzione Incendi è costituito dal capitolo V2 (Regola Tecnica Verticale – RTV – “Aree a rischio per atmosfere esplosive”), dal momento che per la prima volta in una norma tecnica di prevenzione incendi vengono disciplinati, in armonia con le indicazioni della direttiva sociale 99/92/CE, i criteri di valutazione del rischio di esplosione e di individuazione delle necessarie misure di compensazione al fine di riuscire a conseguire i seguenti obiettivi elencati in ordine di priorità decrescente:

  • prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
  • evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
  • attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

La RTV V2 del Codice, è stata sviluppata per essere a “servizio” di tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli del CNVVF che possano presentare aree a rischio per la possibile formazione di atmosfere esplosive dovute a gas, vapori nebbie o polveri combustibili e per la contemporanea presenza di inneschi efficaci.

La valutazione del rischio di esplosione va effettuata unitamente a quella del rischio di incendio e costituisce la base per l’elaborazione della relazione tecnica.

 

La relazione tecnica

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, prevede che gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del decreto), per i nuovi impianti o costruzioni ovvero, per quelli esistenti, in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, siano tenuti a richiedere apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente.

L’istanza è corredata da una relazione tecnica, elaborata in conformità all’allegato I al DM 7/8/2012, volta a dimostrare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. La relazione dunque riporta l’evidenza di tutti i processi decisionali operati per l’individuazione della soluzione progettuale.

I contenuti sono riportati nella Tabella 1, opportunamente modificata, visti i nuovi obblighi progettuali in materia di valutazione del rischio di esplosione (Capitolo V2 del Codice) e di gestione dell’esercizio ordinario (Capitolo S5 del Codice) (1)

.

Tabella 1 – Relazione tecnica secondo l’Allegato I DM 07/08/2012

 

A fronte di tale vincolo documentale, il progettista deve:

–        sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di incendio, conforme alle indicazioni del paragrafo G.2.8, ovvero procedendo:

  • a valutare il rischio attraverso l’individuazione dei pericoli, la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti e la determinazione qualitativa dell’entità del danno conseguente, pervenendo alla determinazione dei profili di rischio e adottando le decisioni più opportune sui pericoli presenti;
  • ad individuare la strategia antincendio sufficiente per la compensazione del rischio valutato, mediante la corretta selezione dei livelli di prestazione per ogni misura prevista in funzione del rischio valutato e la selezione delle soluzioni progettuali più adatte (conformi, alternative, in deroga);

–         sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di esplosione conforme alle indicazioni del capitolo V2, ovvero procedendo:

  • a valutare, secondo il paragrafo V.2.2, il rischio di esplosione attraverso: l’individuazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili, la determinazione della probabilità di formazione, durata ed estensione delle atmosfere esplosive (zonizzazione), la segnalazione dei potenziali pericoli di innesco, dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione e del livello di rischio accettabile;
  • ad individuare le misure per la riduzione del rischio di esplosione (V.2.3 e V.2.4), ricorrendo all’installazione di sistemi adeguati alla classifica della zona (V.2.5) ed all’eventuale ricorso ad opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni (V.2.6).

Pertanto, il progettista dovrà integrare in un’unica trattazione le due modalità di progettazione previste in G.2.8 e V2; tenuto conto della possibilità di sovrapposizione dei temi proposta nella Tabella 2, si ritiene che possa essere redatta un’unica relazione tecnica nella quale siano ricompresi i criteri di progettazione contro i rischi di incendio e di esplosione.

Tabella 2 – Confronto tra Allegato I DM 07/08/2012, Capitolo G.2.8 e Capitolo V2 Codice

 

La valutazione del rischio di esplosione

Riguardo la valutazione del rischio di esplosione, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni sul contenuto del paragrafo V.2.2, con particolare riferimento alle lettere e) “valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione” ed f) “quantificazione del livello di rischio accettabile”.

In generale, la valutazione dell’entità degli effetti è da intendersi, anche in linea con il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, di tipo qualitativo. I danni provocati da un’esplosione, infatti, non dipendono solo dall’entità della sovrappressione ma anche dalla proiezione di frammenti e/o dall’insorgenza di incendi a seguito di esplosione e/o al collasso di elementi strutturali come specificato nel paragrafo V.2.2.5; viceversa, il valore della sovrappressione di picco diventa un dato indispensabile per il dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti all’esplosione laddove scelti come uno dei mezzi di protezione necessario per il richiesto livello di sicurezza.

Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni il Codice consente il ricorso a formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai modelli semplificati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici di calcolo riconosciuti (es. modelli CFD – fluidodinamica numerica).

Il Codice, nella RTV V2, tiene contro, inoltre, anche dell’effetto domino e richiede di verificare, qualora l’esplosione fosse seguita da un incendio, gli effetti dell’incendio tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato dalla esplosione, come ad esempio l’indisponibilità della rete idranti, il danneggiamento dei compartimenti e la mancata fruibilità di percorsi di esodo. Allo stesso modo, se l’esplosione fosse preceduta da un incendio, è necessario valutare gli effetti dell’esplosione tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato, come rottura dei sistemi di pressurizzazione, tenute su apparecchiature, maggior degrado di potenziali sorgenti di emissione.

La quantificazione del livello di rischio accettabile, è una richiesta strettamente collegata all’entità dei danni conseguenti all’esplosione. Ad esempio, in caso di danno “catastrofico” (molti morti e feriti, conseguenze a lungo termine sulla produzione, chiusura permanente o danni ambientali irreversibili, come definito nella Tabella A.5.2.5b NFPA 551), alla luce di quanto previsto dall’Allegato L – parte B (2) e dal paragrafo 1.3.5 della Guida CEI 31-35 (3), appare quanto mai opportuno (quando non prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco) adottare un livello di sicurezza superiore a quello minimo richiesto dal citato Allegato L in modo da ridurre l’entità delle perdite, soprattutto nel caso di vite umane, realizzando misure aggiuntive a quelle necessarie per raggiungere il livello minimo di sicurezza, proposte nelle tabelle del paragrafo V.2.3 e qui riportate nelle Tabelle 3 e 4.

Tabella 3 – Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-3 Codice)

 

Tabella 4 – Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-4 Codice)

 

Il Codice pone la salvaguardia della vita umana come il primo obiettivo di sicurezza, pertanto misure di sicurezza aggiuntive ai fini della protezione degli occupanti possono essere quelle riportate nel paragrafo V.2.4 (Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti), ossia il concepimento del layout di fabbricati e impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione. A tal fin, le sorgenti di pericolo possono essere installate come segue:

a. all’esterno dei fabbricati, opportunamente schermate o distanziate;

b. in locali dove è prevista solo la presenza occasionale di occupanti;

c. all’interno dei locali, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.

 

Prodotti impiegabili

Il livello minimo di sicurezza da adottare sugli apparecchi (4) (e relativi assiemi ed impianti), contenenti almeno un innesco tra quelli contemplati dalla Norma UNI EN 1127 e riportati nella Tabella V.2-2 del Codice, è indicato nella Tabella 5, elaborata in base alla lettura congiunta delle Direttive 2014/34/UE, 99/92/CE (direttive ATEX di prodotto e sociale) e delle Norme UNI EN 13463-1 e CEI EN 60079-0.

Tabella 5 – Regole di installazione di apparecchi/assiemi secondo Dir. 2014/34/UE, 99/92/CE, EN 13463-1, EN 60079-0

La documentazione tecnica su prodotti, assiemi e sistemi di protezione che deve essere resa disponibile ai progettisti e ai funzionari VV.F., deve consentire di verificare se le condizioni di installazione ed esercizio sono compatibili con le condizioni previste dal fabbricante per il funzionamento sicuro, dando evidenza di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente non inferiore a tre.

Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni

Laddove si dovesse scegliere come uno dei mezzi di protezione la resistenza strutturale, le caratteristiche costruttive devono essere individuate in funzione del tipo di conseguenze attese sul fabbricato, in caso di esplosione.

In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008), gli effetti di un’esplosione sono ritenuti (Tabella 6):

  • trascurabili, quando si verifica nell’ambito di fabbricati con presenza solo occasionale di persone e/o negli edifici agricoli;
  • localizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di:
    • fabbricati con affollamenti normali/significativi,
    • industrie con attività pericolose per l’ambiente e non;
  • generalizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di fabbricati con funzioni pubbliche o strategiche importanti o all’interno di industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.
Tabella 6 – Categoria delle azioni provocate dalle esplosioni (Tabella V.2-6 del Codice)

 

In funzione della tipologia di conseguenza attesa, le precauzioni da adottare nella progettazione delle strutture sono indicate nelle NTC e, in particolare:

  • per le opere da costruzione con destinazione CC1, non vanno considerate le azioni derivanti da esplosione;
  • per le opere da costruzione con destinazione CC2, la quantificazione delle azioni si effettua con riferimento a:
    • NTC, per la sovrappressione di progetto per esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;
    • EN 1991 1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrappressione di progetto per esplosioni di polveri;

facendo utile ricorso anche a modelli semplificati di tipo statico equivalenti

  • per le opere da costruzione con destinazione CC3 devono essere effettuate analisi dinamiche non lineari che tengano conto:
    • degli effetti del venting e della geometria degli ambienti nel calcolo della sovrappressione;
    • del comportamento dinamico non lineare delle strutture;
    • dell’analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;
    • degli aspetti economici per l’ottimizzazione delle soluzioni.

 

Conclusioni

Il Codice di Prevenzione Incendi inserisce a pieno titolo la valutazione del rischio di esplosione dovuto alla formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri combustibili, come elemento fondamentale per la progettazione della sicurezza antincendio delle attività soggette. La regola tecnica verticale V2 rappresenta una linea guida a servizio dei professionisti per la corretta predisposizio- ne del documento di valutazione del rischio esplosione e, nel contempo, fornisce un compendio utile al funzionario dei Vigili del Fuoco durante la fase di valutazione del progetto antincendio.

 


NOTE

(1) L’obbligo di valutazione del rischio di esplosione vale anche per le attività non rientranti nel campo di applicazio- ne del DM 3/8/2015, alla luce delle disposizioni contenute nella Lett. Circ. 14005 del 26/10/2011.

(2) Nella premessa alle regole di installazione, la parte B dell’Allegato L del D.Lgs. 81/08, recita testualmente “qualo- ra il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti…”.

(3) Il paragrafo testualmente recita “Si deve stabilire il numero di mezzi di protezione indipendenti da cause comuni di inefficacia, ossia stabilire il grado di sicurezza (se del caso maggiore di 3) per convenzione ammesso per i luoghi con pericolo di esplosione”.

(4) Secondo la Direttiva 2014/34/UE per apparecchi si intendono “macchine, dispositivi fissi o mobili, organi di comando, strumentazione e sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati (assiemi), sono desti- nati a produzione/trasporto/deposito/misurazione/regolazione/conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali proprie sorgenti di innesco rischiano di provocare un’esplosione”.

condividi su facebook   condividi su twitter